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Regolamento interno
della scuola |
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ART. 1
Finalità della Scuola
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L’Istituto A.T. Beck
istituisce, organizza e gestisce la Scuola quadriennale di
specializzazione post-lauream per la formazione di psicoterapeuti
ad orientamento cognitivo-comportamentale.
Il programma di specializzazione della Scuola è finalizzato
alla preparazione teorico-pratica dei partecipanti tramite
corsi della durata di 4 anni e lo svolgimento di 500 ore annue
(350 teoriche e 150 di tirocinio pratico-clinico).
Il programma di specializzazione, come indicato dal tit. 2,
art. 8 del Decreto Murst n. 509/1998, prevede: |
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l'insegnamento
teorico, suddiviso in due parti differenziate: |
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una
parte generale, dedicata
alla trattazione degli insegnamenti fondamentali (Psicologia
generale, Psicologia dello sviluppo, Metodologia sperimentale
in psicologia, Neuropsicologia, Psichiatria, Psicopatologia,
Diagnosi clinica, Psicofarmacologia, Psicologia del
lavoro, Promozione della salute, Deontologia dell’intervento
psicoterapeutico), nonché alla presentazione
e alla discussione critica dei principali indirizzi
psicoterapeutici (storia, teorie e tecniche); |
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| * |
una
parte specifica, mirata all’approfondimento
dell’indirizzo teorico-culturale e metodologico
della psicoterapia cognitivo-comportamentale, con particolare
riferimento alla sua evoluzione recente. Vengono trattati
tutti gli argomenti elencati nel programma ufficiale
della Scuola, tra cui si segnala: Teoria cognitivo-comportamentale,
Assessment cognitivo-comportamentale, Assessment psico-fisiologico,
Tecniche comportamentali e cognitive, Approccio cognitivo
e comportamentale ai principali disturbi clinici e alle
altre problematiche comportamentali. |
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la formazione
pratica, che comprende l’addestramento pratico-clinico
e la supervisione dei casi clinici trattati dagli allievi. |
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| Per svolgere il programma di specializzazione
sono previste: |
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lezioni teoriche in aula |
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corsi su problematiche specifiche; |
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attività di formazione personale,
training pratico-clinico e supervisione; |
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attività seminariali (destinate
agli aggiornamenti e/o approfondimenti delle materie); |
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laboratorio di aggiornamento sulle tecnologie
informatiche utili alla professione; |
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tirocini in strutture pubbliche o private
accreditate; |
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verifiche delle esperienze di tirocinio |
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ART. 2
Modalità di ammissione
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Ad ogni corso è
ammesso un numero massimo di 20 allievi.
Possono presentare domanda di ammissione al corso: |
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i laureati in Medicina e Chirurgia; |
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i laureati in Psicologia; |
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entrambi iscritti ai rispettivi Albi professionali.
I predetti laureati possono essere iscritti al corso purché
conseguano il titolo di abilitazione all’esercizio della
professione entro la prima sessione utile successiva all’effettivo
inizio del corso stesso
(tit. II, art. 7, comma 2 del Decreto Murst n. 509/1998).
L’iscrizione al corso è subordinata al superamento
di una prova di ammissione. L’esame di ammissione prevede
colloqui attitudinali e motivazionali. Nei colloqui verranno
valutate le capacità personali, i titoli di studio e
accademici, le precedenti esperienze, gli interessi, l’attitudine
verso l’indirizzo cognitivo-comportamentale e la motivazione
del candidato.
La Commissione esaminatrice, composta da tre membri, stila la
graduatoria che dà diritto, nei limiti dei posti disponibili,
alla partecipazione ai corsi.
Il candidato ammesso alla Scuola dovrà presentare i seguenti
documenti: |
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certificato di laurea o copia autentica; |
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iscrizione all’Albo professionale
(se già posseduta); |
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curriculum vitae. |
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ART. 3
Frequenza e partecipazione agli anni successivi al primo
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La frequenza è obbligatoria.
Non sono ammesse assenze dalle lezioni superiori al 20% del
monte ore di ciascun anno.
La partecipazione al 2°, 3° e 4° anno accademico
è subordinata alla frequenza, al profitto e al superamento
degli esami dell’anno precedente. |
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ART. 4
Esami
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All’allievo verrà
consegnato il Libretto personale e il Libretto del tirocinio,
che consentiranno il controllo dell’attività
svolta per sostenere gli esami annuali e finali.
Nei primi tre anni accademici la valutazione degli esami annuali
avverrà mediante una prova scritta e orale, che verterà
sui contenuti informativi e formativi delle lezioni svolte
durante l’anno e sulle letture consigliate.
La valutazione di ogni esame viene espressa in trentesimi. |
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ART. 5
Esame finale
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L’esame del 4°
anno accademico prevede la valutazione dell’intero iter
formativo del corsista. La valutazione riguarda: la formazione
personale, le conoscenze teoriche del modello e delle tecniche
cognitivo-comportamentali applicate alle diverse patologie,
la qualità scientifica di una tesi comprendente l’esposizione
di almeno due casi clinici preventivamente supervisionati
durante l’iter formativo. |
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ART. 6
Tirocinio
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Almeno 150 ore annue vengono dedicate al tirocinio in strutture, servizi pubblici o privati accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale.
Il tirocinio viene svolto sotto la guida di un supervisore.
Ogni anno lallievo deve espletare le 150 ore di tirocinio previste dal piano didattico approvato dal Ministero.
Sono ammesse solo alcune eccezioni, ad esempio nel caso di allievi, che si iscrivono al I anno prima di aver sostenuto lesame di Stato, e che quindi cominciano il tirocinio più tardi, una volta abilitati allesercizio della professione, e nel caso di allievi che, per gravi e documentati motivi, non possono portare a termine le ore di tirocinio nellanno in corso.
In tutti questi casi, le ore mancanti nel primo anno devono essere recuperate entro il secondo.
Il Ministero ha fatto, altresì, divieto di promuovere uno studente dal secondo al terzo anno, se alla fine del secondo questi non ha completato il monte ore totale di tirocinio dei primi due anni.
Entro il quarto anno devono essere espletate per intero le ore di tirocinio complessive di tutti gli anni, poiché si può rilasciare diploma di specializzazione, solo dopo aver soddisfatto tutti i requisiti.
Ne consegue che lallievo non potrà sostenere lesame finale di specializzazione, se non avrà prima terminato tutte le ore di tirocinio previste dal piano didattico
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ART. 7
Diploma
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Superato l’esame
finale, all’allievo viene rilasciato il Diploma di specializzazione
legittimante l’esercizio dell’attività
di psicoterapeuta. |
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ART. 8
Organi della Scuola
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Gli Organi della Scuola
sono: |
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il Direttore; |
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il Consiglio di Direzione; |
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la Segreteria |
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Il Direttore, il Consiglio di Direzione e la
Segreteria sono nominati dal Consiglio direttivo dell’Istituto
A.T. Beck.
Il Direttore presiede il Consiglio di Direzione, ha la responsabilità
didattica e organizzativa dei corsi e risponde del proprio operato
al Consiglio direttivo dell’Istituto A. T. Beck.
Il Consiglio di Direzione è composto da tre membri e
ha il compito di: |
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stilare i programmi e verificarne l’attuazione; |
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incaricare i docenti e indicare i supervisori; |
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nominare la Commissione d’esami; |
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effettuare gli esami di ammissione; |
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conferire i Diplomi; |
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ascoltare il parere degli allievi, dei
docenti e dei supervisori; |
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controllare l’operato della Segreteria. |
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| La Segreteria ha il compito di curare l’andamento
organizzativo e amministrativo della Scuola e risponde del suo
operato al Consiglio di Direzione. |
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ART. 9
Comitato scientifico
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Un Comitato scientifico
composto da tre esperti, di cui almeno un docente universitario
che non insegna nella Scuola, è costituito su proposta
del Direttore.
I compiti del Comitato sono quelli previsti dall’art.
4, comma 2 del Decreto Murst n. 509/1998. |
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ART. 10
Quota di partecipazione |
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La quota di partecipazione
al corso è stabilita dal Consiglio direttivo.
Gli allievi dovranno versare annualmente la quota di iscrizione
con possibilità di rateizzazione in 4 rate.
Al momento dell’iscrizione, l’allievo dovrà
versare la prima rata.
In caso di rinuncia dopo l’iscrizione o durante lo svolgimento
del corso, l’allievo dovrà comunque versare l’intera
quota di frequenza dell’anno. |
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